SAVIA - Strumenti per l'Analisi e la Valutazione integrata dell'Ambiente            
           
  GLOSSARIO AMBIENTALE        
  N.B.: Il foglio costituisce parte del QVA-Strumenti 1 (vedi)          
           
  TERMINE SETTORE SETTORE SPECIFICO DEFINIZIONE FONTE    
    CODICI X   X    
  A.D.R SP Merci pericolose L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche Decreto 3 maggio 2001 –Art. 2, comma 1    
  Abitante equivalente ACQ Tutela dall’inquinamento Il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2a     
  Accordo volontario RIF Smaltimento Accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche  competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 35u     
  Acque ciprinicole ACQ Tutela dall’inquinamento Le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2b      
  Acque costiere ACQ Tutela dall’inquinamento Le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2c    
  Acque costiere ACQ   Le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione.  Dir 2000/60/CE. Art.2 7    
  Acque destinate al consumo umano ACQ Consumo umano 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. 
D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31. Art.2a    
  Acque di balneazione ACQ Balneazione Le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata. D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470. Art.2a    
  Acque di scarico ACQ Tutela dall’inquinamento Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2cc    
  Acque di transizione ACQ   I corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce. Dir 2000/60/CE. Art.2 6    
  Acque dolci ACQ Tutela dall’inquinamento Le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2f    
  Acque interne ACQ   Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali. Dir 2000/60/CE. Art.2 3    
  Acque reflue domestiche ACQ Tutela dall’inquinamento Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.  D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2g    
  Acque reflue industriali ACQ Tutela dall’inquinamento Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2h    
  Acque reflue urbane ACQ Tutela dall’inquinamento Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2i    
  Acque salmonicole ACQ Tutela dall’inquinamento Le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2d    
  Acque sotterranee ACQ Tutela dall’inquinamento Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.  D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Art. 2l    
  Acque sotterranee ACQ   Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.  Dir 2000/60/CE. Art.2 2    
  Acque superficiali ACQ   Le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali. Dir 2000/60/CE.Art.2 1    
  Agglomerato ATM Qualità dell’aria Zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per kmq tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente D.Lgs del 4 agosto 1999, n.351. Art.2l    
  Agglomerato ACQ Tutela dall’inquinamento Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefìci ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2m    
  Agglomerato ATM Qualità dell’aria Zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizi dell'autorita' competente. D.M. 2 aprile 2002, n. 60. Art.2l    
  Alboricoltura da legno VEG   La coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale D.lgs 18 maggio 2001, n.227. Art 2, comma 5    
  Ambiente abitativo RUM   Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Art.2 b    
  Analisi ambientale CQ Emas Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII) Reg. (CE) n.761/2001. Art.2e    
  Applicazione al terreno ACQ Tutela dall’inquinamento L'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2n    
  Arboricoltura da legno VEG   Si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. D.lgs 18 maggio 2001, n.227. Art.2, comma 5    
  Area edificata RUM Traffico ferroviario Raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade. D.P.R. del 18 novembre 1998 n. 459. Art.1h    
  Aree di collegamento ecologico funzionale CN Conservazione habitat Le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2p    
  Aria ambiente ATM Qualità dell’aria “L'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro” D.Lgs del 4 agosto 1999, n.351. Art.2a    
  Aria ambiente ATM Qualità dell’aria L'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro. DM 2 aprile 2002, n. 60. Art.2a    
  Aspetto ambientale CQ Emas Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo Reg. (CE) n.761/2001. Art.2f    
  Attività professionale DAN   qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro Dir 2004/35/CE. Art.2.7    
  Audit ambientale CQ Emas Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:
i)         facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
ii)        valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione (allegato II)
Reg. (CE) n.761/2001. Art.2l    
  Autoctona CN Conservazione habitat Popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano D.P.R. 12 marzo 2003, n.120. Art. 2 o-quinquies    
  Autoproduttore (di energia) ENE Mercato dell'energia La persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa’ controllate, della societa’ controllante e delle societa’ controllate dalla medesima controllante, nonche’ per uso dei soci delle societa’ cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa’ consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. D.Lgs 16 marzo 1999, n.79. Art. 2 comma 2    
  Autorità competente IPPC   La medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 – Art.2, 8    
  Autorità competente ATM Qualità dell’aria Quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme, di cui all’art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.  D.M. del 15 aprile 1994. Art.2    
  Autorità d’ambito ACQ Consumo umano La forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma. 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare dei servizio.  D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 Art.2c    
  Autorità d’ambito ACQ Tutela dall’inquinamento La forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n.36. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2a    
  Autorità pubblica GOV Informazione ambientale a)  il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente;
c)  ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).
Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione.
Dir. 2003/4/CE. Art.2    
  Autorizzazione integrata ambientale IPPC   Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 – Art.2, 9    
  Bacino idrografico ACQ   Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta. Dir 2000/60/CE. Art.2 13    
  Bestiame ACQ Tutela dall’inquinamento Si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2p    
  Biocarburante ENE Carburanti rinnovabili Carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa Direttiva 2003/30/CE Art. 2, comma 1a    
  Biocarburanti sintetici ENE Carburanti rinnovabili Idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2h    
  Biocidi SP Biocidi I princìpi attivi e i preparati contenenti uno o più princìpi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici, elencati nell'allegato V. D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 Art. 2a    
  Biocidi a basso rischio. SP Biocidi Biocidi contenenti come principio o princìpi attivi solo uno o più princìpi tra quelli iscritti negli appositi elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE, non contenenti sostanze pericolose e che, nelle condizioni di uso, presentano solo un rischio non elevato per l'uomo, gli animali e l'ambiente. D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 Art. 2b    
  Biodiesel  ENE Carburanti rinnovabili Estere metilico ricavato da olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere ustao come biocarburante Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2b    
  Bioetanolo  ENE Carburanti rinnovabili Etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei RIF/Smaltimento, destinato ad essere usato come biocarburante Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2a    
  Biogas ENE Carburanti rinnovabili Gas combustibile ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei RIF/Smaltimento, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottener una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2e    
  Bioidrogeno ENE Carburanti rinnovabili Idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei RIF/Smaltimento, destinato ad essere usato come biocarburante Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2i    
  Biomassa ENE Fonti energetiche rinnovabili La parte biodegradabile dei prodotti, RIF/Smaltimento e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei RIF/Smaltimento industriali e urbani. Dir 2001/77/CE del 27 settembre 2001, art. 2b
Direttiva 2003/30/CE Art. 2
   
  Biometanolo ENE Carburanti rinnovabili metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante Dir 2003/30/CE. Art. 2, comma 2d    
  Bonifica RIF Smaltimento Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6n    
  Bonifica BONIF Siti contaminati L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento. D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Art. 2e    
  Bonifica con misure di sicurezza BONIF Siti contaminati L'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i princìpi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito. D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Art. 2f    
  Bosco VEG   [Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse] I terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. D.lgs 18 maggio 2001, n.227. Art 2, comma 6    
  Bosco VEG   Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimBOSmento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della BIODIV, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco. D.lgs 18 maggio 2001, n.227. Art 2, comma 6    
  Bosco VEG Boschi 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in  vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la  definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità  del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimBOSmento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della BIODIV, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
D.lgs 18 maggio 2001, n.227. Art 2, commi 1,2,3    
  Capacità nominale dell'impianto di incenerimento ATM Incenerimento La somma delle capacità di incenerimento dei forni  che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di RIF/Smaltimento che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei RIF/Smaltimento stessi.  D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 Art. 2g    
  Capacità nominale dell'impianto di incenerimento ATM Incenerimento La somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di RIF/Smaltimento che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei RIF/Smaltimento stessi. D.M. del 19 novembre 1997, n.503. Art.2b    
  Ciclo di audit CQ Emas Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (allegato II) Reg. (CE) n.761/2001. Art.2m    
  Cliente finale ENE Mercato dell'energia La persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (4)    
  Cliente grossista ENE Mercato dell'energia La persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (5)    
  Cliente idoneo ENE Mercato dell'energia La persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (6)    
  Cliente vincolato ENE Mercato dell'energia Il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (7)    
  Clienti ENE Mercato dell'energia Le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (3)    
  Cogenerazione ENE Mercato dell'energia La produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (8)    
  Combustibile da RIF/Smaltimento RIF   Il combustibile ricavato dai RIF/Smaltimento urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6p    
  Combustibili per usi civili ATM Combustibili Combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale. D.P.C.M. 8 marzo 2002. Art.2b    
  Combustibili per uso industriale ATM Combustibili Combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989. D.P.C.M. 8 marzo 2002. Art.2a    
  Complesso IPPC IPPC   Struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999. D.M. 23 novembre 2001. Art.2 (1)    
  Compost da RIF/Smaltimento RIF Smaltimento Prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei RIF/Smaltimento urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6q    
  Composto azotato ACQ Tutela dall’inquinamento Qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2q    
  Concimi chimici ACQ Tutela dall’inquinamento Qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2r    
  Condizioni originarie DAN   Le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il DAN, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili Dir 2004/35/CE. Art.2.14    
  Conservazione CN Conservazione habitat Un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2a    
  Consumatore RIF Smaltimento L’utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 35t    
  Consumo di elettricità ENE Fonti energetiche rinnovabili La produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità). Dir 2001/77/CE del 27 settembre 2001, Art. 2d    
  Contratto bilaterale ENE Mercato dell'energia Il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (9)    
  Corpo idrico artificiale ACQ   Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana. Dir 2000/60/CE. Art.2 8     
  Corpo idrico sotterraneo ACQ   Un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere. Dir 2000/60/CE. Art.12     
  Corpo idrico superficiale ACQ   Un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere. Dir 2000/60/CE. Art.2 10    
  Costi DAN   I costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il DAN, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza. Dir 2004/35/CE. Art.2.16    
  Criterio di equivalenza RUM   Insieme di procedure di misura, che comprendono l'elaborazione dei dati, in seguito ai quali è possibile assicurare che i risultati ottenuti dall'applicazione di un determinato metodo di misura siano confrontabili, entro scarti definiti, con quelli ottenibili utilizzando il metodo di riferimento per la misura dell'inquinante considerato. D.M. del 25 novembre 1994. Allegato II, 4    
  Danno DAN   Danno alle specie e agli habitat naturali protetti, danno alle acque, danno al terreno Dir 2004/35/CE. Art.2.1    
  Danno  DAN   Un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente Dir 2004/35/CE. Art.2.2    
  Danno al terreno DAN   Qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo Dir 2004/35/CE. Art.2.1c    
  Danno alle acque  DAN   Qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva Dir 2004/35/CE. Art.2.1b    
  Danno alle specie e agli habitat naturali protetti  DAN   Qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I (*).
(*)— numero degli individui, loro densità o area coperta;
— ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);
— capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);
— capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.
Dir 2004/35/CE. Art.2.1a    
  Deposito SP Incidenti rilevanti La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Art. 3 comma 1c    
  Deposito temporaneo RIF Smaltimento Il raggruppamento dei RIF/Smaltimento effettuato, prima della raccolta. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6m    
  Detentore RIF Smaltimento Il produttore dei RIF/Smaltimento o la persona fisica o giuridica che li detiene. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6c    
  Dichiarazione ambientale CQ Emas Le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g) Reg. (CE) n.761/2001. Art.2 o    
  Dispacciamento ENE Mercato dell'energia L'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (10)    
  Dispacciamento di merito economico ENE Mercato dell'energia L'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
[Art.2, comma 10: L'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari]
D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (11)    
  Dispacciamento passante ENE Mercato dell'energia L'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (12)    
  Dispositivo di interconnessione ENE Mercato dell'energia L'apparecchiatura per collegare le reti elettriche D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (13)    
  Distribuzione ENE Mercato dell'energia E' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (14)    
  Diversità biologica BIODIV   Variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. L. 14 febbraio 1994, n. 124. Art.2    
  Ecosistema VIA Studi di impatto ambientale Complesso di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale. D.P.C.M. 27 dicembre 1988, All.I, lettera e    
  Ecosistema BIODIV   Complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale. L. 14 febbraio 1994, n. 124. Art.2    
  Effluente di allevamento ACQ Tutela dall’inquinamento Le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2s    
  Elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ENE Fonti energetiche rinnovabili L'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi. Dir 2001/77/CE del 27 settembre 2001, Art. 2c    
  Elettrodotto ELE Campi elettromagnetici E’ l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. L. 22 febbraio 2001, n. 36. Art 3e    
  Emissione IPPC   Lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 – Art.2, 5    
  Emissione ATM Qualità dell’aria Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.Art. 2, comma 4    
  Emissione DAN   Il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi Dir 2004/35/CE. Art.2.8    
  Emissioni ENE Emission trading Il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto  Dir. 2003/87/CE. Art.3b    
  Esemplare CN Conservazione habitat Qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2°    
  Esposizione ELE Campi elettromagnetici E’ la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale L. 22 febbraio 2001, n. 36. Art 3a    
  Esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici ELE Campi elettromagnetici E’ ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici L. 22 febbraio 2001, n. 36. Art 3f    
  Esposizione della popolazione ELE Campi elettromagnetici E’ ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. L. 22 febbraio 2001, n. 36. Art 3g    
  Estuario ACQ Tutela dall’inquinamento L'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa.  D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2e    
  Eutrofizzazione ACQ Tutela dall’inquinamento Arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2t    
  Falda acquifera ACQ   Uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.  Dir 2000/60/CE. Art.2 11    
  Fanghi ACQ Tutela dall’inquinamento I fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2v    
  Fattore di emissione ATM Qualità dell’aria La quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.Art. 2, comma 6    
  Fertilizzante ACQ Tutela dall’inquinamento Fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v). D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2u    
  Fiume ACQ   Un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo. Dir 2000/60/CE. Art.2 4    
  Fognature separate ACQ Tutela dall’inquinamento La rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2aa-bis    
  Fonti energetiche rinnovabili ENE Mercato dell'energia Sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei RIF/Smaltimento organici e inorganici. D.Lgs del 16 marzo 1999, n. 79. Art.2 (15)    
  Fonti energetiche rinnovabili ENE Fonti energetiche rinnovabili Le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) Dir 2001/77/CE del 27 settembre 2001, Art. 2°    
  Formulazione quadro SP Biocidi Individuazione di un gruppo di biocidi, destinati allo stesso uso e allo stesso tipo di utilizzatori, contenente gli stessi princìpi attivi con le medesime caratteristiche. Le relative composizioni devono presentare, rispetto ad un biocida autorizzato in precedenza, solo variazioni, che non incidono né sul grado di rischio presentato né sulla loro efficacia, consistenti in una riduzione della percentuale del principio attivo ovvero nella modifica della composizione in percentuale di uno o più princìpi non attivi ovvero nella sostituzione di uno o più pigmenti, coloranti o profumi con altri che presentano un rischio uguale o inferiore, tali da non diminuirne l'efficacia. D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 Art. 2i    
  Gestione RIF Smaltimento La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei RIF/Smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.6d    
  Gestione dei RIF/Smaltimento di imballaggio RIF Smaltimento Le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 35f     
  Gestore SP Incidenti rilevanti La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Art. 3 comma 1d    
  Gestore IPPC   Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 – Art.2, 13    
  Gestore ATM Incenerimento Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 Art. 2f    
  Gestore ENE Emission trading la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo Dir. 2003/87/CE. Art.3f    
  Gestore del servizio idrico integrato ACQ Tutela dall’inquinamento Il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 2a-bis    
  Habitat di una specie CN Conservazione habitat Ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2f    
  Habitat naturali CN Conservazione habitat Zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali Direttiva Habitat 92/43/CEE. Art.2b    
  Habitat naturali conservazione CN Conservazione habitat Le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2b    
  Habitat naturali di interesse comunitario CN Conservazione habitat Gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1)      rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2)      hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3)      costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Art.2c    
  Ibrido CN Conservazione habitat Individuo risultante dall’incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correttamente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate D.P.R. 12 marzo 2003, n.120. Art. 2 o-quater    
  Imballaggio RIF Smaltimento Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 35b    
  Imballaggio multiplo o imballaggio secondario RIF Smaltimento Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art.35c    
  Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario RIF Smaltimento Imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 35d   &