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SISTEMA PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'AMBIENTE

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EMAS II

Generalita’/Contesto di riferimento

(Natura dello strumento, campo di applicazione, riferimenti storici, soggetti coinvolti, prodotti tecnici usati, ruolo ai fini del governo del territorio, situazione attuale e punti problematici)

Lo sforzo della Comunità Europea relativo al perfezionamento dei sistemi di gestione ambientale si inquadra nella strategia che ricerca una protezione “globale” dell’ambiente e che persegue un approccio di carattere complessivo e sistemico.

Il regolamento EMAS risulta coerente tale impostazione e con il funzionamento e la logica operativa di altri strumenti che prevedono uno sforzo ulteriore degli attori economici nel considerare obbligatoriamente, al fine di godere dei benefici di tale sforzo, tutti gli effetti negativi della propria attività sull’ambiente, sia in fase progettuale che di processo, nonché di prodotto e smaltimento.

Questo indirizzo non è isolato ma si integra con altre iniziative comunitarie. Esso è evidente negli obiettivi che si pone la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione ed il controllo integrati dell’inquinamento (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Controll); nei sistemi di certificazione che assegnano un «marchio di qualità ecologica» (ecolabel); nella direttiva CE n. 82 del 9 dicembre 1996 concernente isistemi di gestione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con l’uso di sostanze pericolose (così detta Seveso-bis); nella direttiva 42/01/CE del consiglio del 27 giugno 2001 sulla Valutazione di Impatto Ambientale Strategica (VAS), prevista a completamento ed in correlazione con la direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

L’esistenza di standard relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), voluti e concepiti dalla Comunità Europea all’interno di quelle politiche che hanno l'obiettivo di stimolare un nuovo rapporto fra l’attività economico-industriale e la protezione giuridica degli interessi ecologici, risponde pienamente all’indirizzo espresso dal Quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (G.U.C.E. C138 del 17 maggio 1993). Non a caso nel “sommario” di quest’ultimo si legge: «Le misure ambientali prese in precedenza in questo settore erano di natura prescrittiva e seguivano l’approccio “non si deve”. La nuova strategia si basa invece su un approccio del tipo “agiamo insieme” e rispecchia la nuova consapevolezza del mondo industriale e produttivo che l’industria non costituisce solo una parte importante del problema ambientale, ma che è anche parte della sua soluzione. La nuova strategia presuppone in particolare un rafforzamento del dialogo con il settore industriale e l’incoraggiamento a concludere accordi su base volontaria o ad adottare altre forme di autoregolamentazione».

La funzione dei sistemi di gestione ambientale rientra nell’approccio prettamente comunitario attraverso cui si auspica il cambiamento complessivo dell’attuale modello di sviluppo economico, verso la ricerca di uno spirito di collaborazione e corresponsabilità fra tutti gli attori economici (amministrazioni pubbliche, imprese, collettività), congiuntamente alla spinta per il rispetto dei parametri ambientali imposti dalla legislazione vigente, in modo da conciliare crescita economica ed esigenze di salvaguardia dell’ambiente. In base a questa impostazione l’agente economico, da soggetto passivo sottoposto a normative ambientali basate esclusivamente sull’imposizione legislativa a monte di standard di qualità dei singoli fattori ecologici, ovvero di limiti di emissioni di fonti inquinanti, e sulle successive misure di valutazione relative alla conformazione a tali norme, dovrebbe assumere una posizione attiva nel rispetto volontario e nella identificazione degli obiettivi ambientali per un nuovo modello di società eco-compatibile.

I sistemi di gestione ambientale, infatti, mirano a promuovere la valutazione e l’incremento continuo dell’efficienza ecologica e delle attività industriali attraverso l’adesione volontaria delle imprese. Essi sono stati concepiti dalle istituzioni pubbliche per fornire un’indicazione alle aziende su come strutturare i propri sforzi progettuali  per raggiungere alcuni prerequisiti di carattere generale, necessari al fine di ottenere un riconoscimento, da parte del pubblico regolatore, dell’impegno assunto dall’impresa nel perseguimento della compatibilità ambientale. In egual misura i sistemi di gestione ambientale devono essere profittevoli per l’impresa. Il legislatore, a questo scopo, in considerazione degli oneri aggiuntivi e delle complesse procedure che impone una adesione spontanea al regolamento, dovrà prevedere adeguati “contrappesi” che stimolino l’impresa ad intraprendere una tale iniziativa.

 

Il regolamento EMAS di eco-gestione ed audit ambientale

Il riferimento comunitario in materia di accordi volontari ai sistemi di ecogestione ed audit è il nuovo regolamento n. 761/01 del 19 marzo 2001.

Tale regolamento è stato approvato dopo l'accordo raggiunto attraverso l'attivazione della procedura di conciliazione tra Consiglio e Parlamento Europeo; esso è entrato in vigore il 27 aprile, data entro la quale viene abrogato il precedente Regolamento n.1836/93 (art.17, comma 1).

Nel periodo di transizione tra EMAS e EMAS II, il regolamento specifica che le imprese, presenti nel registro EMAS, vi rimangono fino a naturale scadenza; le condizioni di conformità rispetto all'EMAS II saranno accertate in occasione della prima verifica: "I siti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n.1836/93 rimangono nel registro EMAS. I nuovi requisiti […] sono accertati in occasione della verifica successiva di un sito." (art.17, comma 4)

"L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni […]" (art.1, comma 2), dove per miglioramento continuo delle prestazioni ambientali si intende il "processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili di sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e dei suoi obiettivi di target ambientali […]" (art.2b). Tale miglioramento può essere raggiunto mediante "la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione" (art.1d), punto forza del nuovo regolamento.

Il regolamento EMAS si rivolge a tutte le organizzazioni la cui attività comporta un impatto considerato significativo, importante, diretto o indiretto sull’ambiente. Con il termine “organizzazione” si intende ogni “società, azienda impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata che abbia amministrazione e funzioni proprie” (art. 2, lett.s).

Le imprese per partecipare a EMAS devono possedere alcuni requisiti fondamentali tra cui: il rispetto della conformità legislativa nazionale e comunitaria dimostrata (rispetto dei limiti imposti dalla legge) e la trasparenza, riguardo il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento concernenti la comunicazione esterna e l’informazione verso il pubblico e tutti i soggetti interessati, sulla valutazione sistematica e periodica dell’efficacia del sistema di gestione ambientale adottato (All.I-B.3.).

Inoltre, affinché all’organizzazione sia concessa la partecipazione allo schema, essa deve implementare le seguenti fasi: analisi ambientale iniziale, formulazione della politica e dei programmi, elaborazione di un sistema di gestione ambientale, definizione delle attività di auditing, stesura della dichiarazione ambientale.

          L’art. 3 del regolamento n. 761/01 tratta della partecipazione delle organizzazioni al sistema Emas. L’analisi ambientale iniziale delle attività, dei prodotti e servizi è il primo passo che l’organizzazione deve compiere a tale fine. Essa fornisce all’impresa l’informazione essenziale sulla base della quale fissare gli obiettivi di efficienza ambientale più coerenti con la sua situazione, a cui far seguire l’elaborazione dei programmi e del sistema di gestione ambientale. L’analisi iniziale dovrà considerare le prescrizioni legislative regolamentari e di altro tipo cui essa si conforma, la valutazione degli incidenti avvenuti in precedenza, l’esame di tutte le pratiche e procedure gestionali in materia di ambiente e individuare tutti gli aspetti che hanno un impatto ambientale, considerati significativi e importanti, diretti e indiretti (All.VII del regolamento).

          I dati che l’organizzazione ottiene dall’analisi iniziale forniscono gli elementi per definire la propria politica ambientale. Questa equivale ad una dichiarazione di principio che sancisce in modo inequivocabile l’impegno dell’organizzazione a favore della tutela ambientale per ciò che riguarda: il miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento; il rispetto della legislazione e regolamentazione ambientale applicabile nonché i requisiti sottoscritti dall’organizzazione; il riesame di obiettivi e traguardi ambientali; i principi generali di informazione al pubblico e al personale.

          Alla luce dei risultati dell’analisi iniziale l’azienda dovrà attuare un programma ambientale delle misure che verranno prese per il costante miglioramento delle prestazioni ambientali. Risulta importante in questa fase la descrizione dei piani di azione per tradurre gli obiettivi e gli standard ambientali (quanto più possibile quantificabili) e la definizione dei poteri e delle responsabilità, nonché i tempi e le scadenze per il conseguimento degli obiettivi.

          Il sistema di gestione ambientale serve all’organizzazione per tradurre e realizzare gli obiettivi che ha stabilito nel programma ambientale. Viene definito dal regolamento come la «parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, metterein atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale» (art. 2 del regolamento).

          L’attività di auditing ambientale comprende la valutazione documentata, sistematica, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente. L’audit ambientale viene concepito come mezzo di valutazione di procedure e strumenti di più ampia portata e complessità, nonché come strumento di verifica generale e di importanza strategica in quanto pone in stretta connessione il sistema di gestione aziendale e le politiche ambientali.

          La dichiarazione ambientale è il documento attraverso cui l’organizzazione comunica al pubblico le informazioni sulla propria attività e l’incidenza che essa ha sull’ambiente. Per questo motivo i criteri per la sua realizzazione dovranno fornire una valutazione accurata, comprensibile e priva di ambiguità. Questo documento rappresenta uno degli elementi peculiari del sistema Emas in quanto, rispetto agli altri strumenti di certificazione ambientale (in particolare le normative ISO sulla certificazione) identifica il regolamento comunitario quale strumento «aperto», dal momento che esso si conclude con una comunicazione da parte dell’organizzazione rivolta verso l’esterno e concepita appositamente per raggiungere in modo adeguato tutti i soggetti interessati. La stesura della dichiarazione ambientale deve porre particolare attenzione ai seguenti fattori: i risultati conseguiti dall’organizzazione conformemente ai suoi obiettivi e target ambientali elaborati all’interno del programma ambientale e predisposti alla luce degli effetti significativi della propria attività sull’ambiente; il miglioramento continuo della sua prestazione ambientale; le necessità in materia di informazione ai soggetti interessati (art. 3, lett. c, del regolamento in vigore).

Affinché sia concesso l’inserimento nell’apposito registro delle organizzazioni che hanno aderito al sistema Emas è necessario che la dichiarazione ambientale sia convalidata da un verificatore ambientale accreditato previo esame dell’osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento. A questo riguardo gli Stati membri devono predisporre un sistema per l’accreditamento dei verificatori ambientali che sia indipendente ed imparziale. Questi sistemi svolgono un’attività di sorveglianza dell’operato dei verificatori accreditati nonché un’azione sinergica con gli altri organismi degli Stati membri, coordinata dalla Commissione Europea al fine di evitare incongruenze fra i criteri, le condizioni e le procedure che gli organismi nazionali applicano per l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali (art. 4, punto 7 del regolamento).

          Una volta conseguita la convalida della dichiarazione ambientale, l'impresa che vorrà ottenere la registrazione dell’organizzazione dovrà trasmettere all’organismo competente (Competent Body) dello Stato membro in cui si trova la dichiarazione ambientale convalidata. Se l’istruttoria della domanda di registrazione ha esito positivo l’organismo competente delibera la registrazione dell’organizzazione assegnandogli un numero progressivo sugli appositi registri. A questo punto l’impresa divulga al pubblico la dichiarazione ambientale convalidata nei modi previsti dal regolamento, con la possibilità di utilizzare anche l’apposito “logo”, ai sensi dell’articolo 8.

Brevemente si schematizzano i contenuti degli allegati del regolamento n.761/01:

·        Allegato I: "requisiti del sistema di gestione ambientale"

·        Allegato II: "requisiti concernenti l'audit ambientale interno"

·        Allegato III: "dichiarazione ambientale"

·        Allegato IV: "accreditamento, sorveglianza e funzione dei verificatori ambientali"

Allo scopo di una più facile diffusione del regolamento tra le imprese e di un suo agevole utilizzo sono state elaborate Linee Guida, da una serie di Gruppi di lavoro, ognuno coordinato da un rappresentante di uno Stato Membro, sotto la supervisione di esperti e funzionari della Commissione.Tali studi si sono poi tradotti in documenti ufficiali della Commissione europea che rivestono particolare interesse:

·        la Decisione della Commissione del 7 settembre 2001, CEE/2001/681, in G.U.C.E. L247 del 17 settembre 2001, p.24 ess., relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni e un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). La decisione: a) detta i criteri per la registrazione delle organizzazioni che possono essere ammesse, su base volontaria, a partecipare al sistema di ecogestione e audit ambientale (allegato I); b) stabilisce la periodicità delle verifiche e delle convalide dell’audit, il programma di verifica, i criteri per l’aggiornamento delle informazioni ambientali e la frequenza dell’audit (allegato II); c) indica le modalità per l’utilizzo del logo EMAS (allegato III).

·        La Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001, CEE/2001/680, in G.U.C.E. L247 del 17 settembre 2001, p.1 e ss., relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni e un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). La raccomandazione: a) detta gli orientamenti relativi alla stesura della dichiarazione ambientale EMAS (allegato I); b) precisa le disposizioni per la partecipazione dei dipendenti nel quadro del sistema di gestione ambientale comunitario (allegato II); c) fornisce le indicazioni per l’individuazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività (allegato III); d) detta gli orientamenti per i verificatori ambientali relativamente alle verifiche da condurre nelle Piccole e Medie Imprese (PMI), e in particolare nelle piccole imprese e nelle microimprese (allegato IV).

Alcune novità introdotte dal nuovo regolamento riguardano:

1.     la partecipazione a EMAS aperta a qualsiasi organizzazione (non solo industriali) che intenda perseguire l'obiettivo di cui all'art.1, comma 2 (art.3, comma 1); non si fa più riferimento a concetto di sito, sul quale si basava il precedente regolamento EMAS I;

2.     la possibilità di utilizzare da parte delle organizzazioni partecipanti a EMAS, in possesso di una valida registrazione, il logo EMAS nella dichiarazione ambientale, nei documenti e nella pubblicità dell’organizzazione stessa (All. IV al regolamento) (art. 8, comma 1).

3.     nel nuovo regolamento EMAS non compare il riferimento al requisito della “applicazione economicamente praticabile della miglior tecnologia dispponibile” –EVABAT Economically Viable Best Available Tecnology- da parte di quelle imprese che vogliono partecipare al programma di ecogestione; requisito, questo, che veniva richiesto espressamente dall’art. 3, lett. A) del vecchio regolamento abrogato (Tale novità non ha mancato di generare molte perplessità tra i più importanti gruppi portatori di interesse).

4.     nell’Allegato I, al punto A si riconosce ufficialmente la ISO 14001 come norma di riferimento del sistema di gestione ambientale anche per EMAS.

In effetti, la comparsa del sitema EMAS ha generato una certa indecisione tra le aziende che intendono avvicinarsi all'ecogestione ed ha inevitabilmente posto il confronto fra le norme di standardizzazione contenute nei parametri emanati dall'Organizzazione Internazionale della Standardizzazione (ISO) ed il programma EMAS, visto che proprio la serie ISO 14000 riguarda i sistemi di gestione ambientale. Contribuisce a far chiarezza in questo ambito la pubblicazione del CEN (Comitato europeo per la normazione – omologo comunitario dell’ISO) attraverso il “documento ponte”: Cen Report CR 129 69 (bridging document) del 5 marzo 1997, al fine di stabilire quali misure aggiuntive dovessero essere adottate dalle imprese certificate ISO 14000 che desiderassero “transitare” ad EMAS, fermo restando il riconoscimento delle restanti misure.

Le principali differenze tra le ISO 14000 e il regolamento EMAS sono evidenziate nell’allegato I, lett. B del regolamento e si possono sintetizzare come segue:

·        la natura dei due sistemi: il primo è stato concepito su base privatistica similmente a quanto avviene nel campo della certificazione dei sistemi della qualità (ISO 9000), mentre il sistema EMAS ha una base istituzionale che coinvolge direttamente organi pubblici ed opera secondo quanto previsto da una legge dello Stato;

·        il sistema EMAS è stato concepito con lo scopo di veicolare l’informazione inerente l’impatto ambientale dell’organizzazione verso il pubblico, compresi i cittadini e tutti i soggetti interessati, mentre le norme ISO 14000 sono essenzialmente dirette ai soggetti economici che fanno parte del sistema dell’impresa; non è prevista comunicazione “esterna”;

·        le procedure ISO non prevedono una esplicita osservazione delle disposizioni legislative in materia ambientale ma solo un impegno alla conformità normativa, differentemente dal regolamento comunitario dove questo aspetto è ampiamente sottolineato;

·        il sistema EMAS prevede espressamente il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti, differentemente da quanto prevedono le norme ISO 14000;

·        le norme ISO 14000 hanno portata mondiale mentre l’adesione al sistema EMAS inerisce l'ambito comunitario (con importanti conseguenze dal punto di vista della competitività delle aziende che decidono di aderire al sistema di ecogestione).

 

Principali riferimenti normativi (europei, nazionali, regionali)

·        Regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/3/01 sull'adesione volontaria delle organizzazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

·        Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001, CEE/2001/680, in G.U.C.E. L247 del 17 settembre 2001, p.1 e ss., relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni e un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS).

·        Decisione della Commissione del 7 settembre 2001, CEE/2001/681, in G.U.C.E. L247 del 17 settembre 2001, p.24 ess., relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni e un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS).

·        A livello nazionale rileva il decreto del 5 agosto 1995 n.413, (GU n.231 del 3/10/95), modificato dal DM 12 giugno 1998 n. 236 (G.U. del 18.07.98, n. 166), con cui il Ministero dell’Ambiente ha istituito un unico comitato interministeriale –“Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit” – che svolge contemporaneamente, sia la mansione di organismo competente per la registrazione delle organizzazioni che ederiscono ad EMAS, sia la funzione di organismo di accreditamento dei verificatori ambientali.

·        Legge n. 70 del 25 Gennaio 1994 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

Principale documentazione di riferimento

·        Convegno "Regolamento EMAS, vantaggio competitivo per le imprese e per la pubblica amministrazione". Comune di Spinetoli (AP), 6 Aprile 2001

·        ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente): "Linee guida per l’applicazione del Regolamento CEE n.1836/93 (EMAS) e della Norma ISO 14001 da parte della piccola e media impresa. Roma, 1999

·        WWF, ANPA: "Il regolamento 1836/93 (EMAS) Stato di attuazione in Italia", a cura di Adriano Paolella – Allegato di "Attenzione" n.14, giugno 1999

·        IEFE (Istituto di Economia delle Fonti di Energia dell’Università Bocconi): "Linee guida per l’adesione delle piccole e medie imprese al sistema comunitario di ecogestione ed audit". Milano, 1995

Indirizzi utili

ANPA – Unità di supporto EMAS

Responsabile Ing. Rocco Ielasi

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

Tel. 06/50072066 Fax. 06/50072078

E-mail: emas@anpa.it

Comitato Ecolabel e Ecoaudit

Sezione EMAS Italia

c/o ANPA - Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

Segreteria: tel. 06/50072578

E-mail: ecocom@anpa.it

Links utili

http://www.ecologic.de/emas/emcdocs/emcpapers.htm

www.sinanet.apat.it

http://envipark.com/ecopiemonte/EMAS.html

http://www.sinanet.anpa.it/emas/

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/

http://www.qualityi.it/regol_emas.htm

http://www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/emas/emas.htm

http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7880/nazionale

http://www.qec.it/ambiente/ambiente_home.asp